Il governo ha approvato il decreto legislativo sulla fiscalità regionale che introduce una revisione complessiva della gestione del bollo auto. Il provvedimento non prevede tagli agli importi o l’abolizione del tributo, ma definisce un’armonizzazione su scala nazionale dei criteri temporali di versamento e della disciplina per noleggi e veicoli usati.
Nuove scadenze dal 2028 per le nuove immatricolazioni
A partire dal 1° gennaio 2028, viene superato il vecchio sistema delle scadenze fisse (fissate tradizionalmente nei mesi di aprile, agosto o dicembre) per i veicoli di nuova immatricolazione:
- Primo pagamento: Il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione.
- Rinnovi annuali: I pagamenti successivi scadranno l’ultimo giorno del mese in cui il mezzo è stato originariamente immatricolato.
- Auto già circolanti: Per tutti i veicoli immatricolati prima del 2028 restano valide le periodicità e le finestre di pagamento previgenti.
Le Regioni manterranno comunque la facoltà di deliberare una rateizzazione quadrimestrale per specifiche categorie di veicoli. In aggiunta, per i pagamenti effettuati erroneamente a un ente non competente, il trasferimento della somma avverrà direttamente tra le Regioni interessate senza oneri burocratici per il contribuente.
Riforma Bollo Auto: le 4 cose che vuoi sapere
1. Il bollo auto costerà di meno con la nuova riforma?
No, la riforma non prevede tagli dei costi né l’abolizione del tributo. Restano invariati i parametri di calcolo basati su kW e classe ambientale Euro, oltre alla conferma del superbollo e delle esenzioni per le auto elettriche.
2. Le nuove scadenze del bollo dal 2028 valgono per tutte le auto?
No, le scadenze armonizzate si applicano esclusivamente ai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2028. I veicoli già in circolazione manterranno le finestre di pagamento ordinarie (aprile, agosto, dicembre).
3. Come cambiano le scadenze del bollo per chi acquista un’auto nuova dal 2028?
Dal 1° gennaio 2028 il primo bollo si paga entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione. I rinnovi annuali scadranno l’ultimo giorno del mese di immatricolazione originaria del mezzo.
4. Cosa succede se pago per errore il bollo a una Regione diversa?
Le Regioni effettueranno un passaggio diretto e automatico delle somme versate per errore, sollevando il contribuente da oneri burocratici o richieste di rimborso.
Calcolo tariffe, esenzioni e superbollo
I parametri di determinazione dell’imposta rimangono ancorati alla potenza (espressa in kW) e alla classe ambientale (da Euro 0 a Euro 6), con la possibilità per le amministrazioni regionali di applicare maggiorazioni fino al 10%.
Restano confermati l’impianto del superbollo per i veicoli di potenza superiore a 100 kW e le esenzioni previste dalla normativa vigente, incluse le agevolazioni per le vetture a trazione elettrica.
Noleggio a lungo termine, auto usate e fermo amministrativo
Il testo introduce interventi specifici per la tracciabilità e la gestione delle controversie fiscali:
- Noleggio a lungo termine: Dal 1° gennaio 2027 scatta l’obbligo di annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) dei contratti di noleggio senza conducente. Il gettito tributario sarà attribuito alla Regione in cui il mezzo viene effettivamente e stabilmente utilizzato, anziché a quella della sede legale della società di noleggio.
- Compravendita usato: La sospensione del bollo per i rivenditori di veicoli usati è subordinata alla trascrizione dell’atto al PRA entro 60 giorni dalla vendita. L’acquirente successivo sarà tenuto al riallineamento del periodo impositivo rispetto al mese di immatricolazione.
- Fermo amministrativo: L’applicazione del fermo fiscale sul veicolo non esonera dal pagamento del bollo, che continuerà a maturare regolarmente per tutta la durata del blocco.
