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Vaccino Covid e patologia neurologica: Corte d’Appello conferma il nesso causale

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile di Asti, riconoscendo il nesso causale tra la somministrazione del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech e l’insorgenza di una grave patologia neurologica in una commerciante di 57 anni residente ad Alba, nel Cuneese.

Con questa decisione, i giudici di secondo grado hanno respinto il ricorso presentato dal Ministero della Salute, consolidando il diritto della donna all’indennizzo previsto dalla normativa vigente nei casi di danni riconducibili a vaccinazioni obbligatorie o raccomandate.

La pronuncia si inserisce nel più ampio contesto giurisprudenziale relativo alla valutazione del nesso causale in ambito sanitario, un ambito in cui il criterio non è quello della certezza assoluta, ma della “ragionevole probabilità scientifica” alla luce delle evidenze disponibili e delle consulenze tecniche.

La patologia: mielite trasversa e conseguenze cliniche

La patologia riconosciuta nel caso specifico è la mielite trasversa, una condizione neurologica rara ma potenzialmente severa, caratterizzata da un’infiammazione che coinvolge uno o entrambi i lati del midollo spinale.

Si tratta di una sindrome che può determinare una vasta gamma di sintomi neurologici, tra cui debolezza muscolare, perdita della sensibilità, dolore neuropatico e, nei casi più gravi, difficoltà motorie anche significative. L’evoluzione clinica può variare molto da paziente a paziente, con esiti che vanno dalla completa guarigione a forme di disabilità persistente.

Nel caso esaminato, la patologia è insorta dopo la somministrazione delle due dosi del vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNTech, avvenute il 7 e il 28 aprile 2021, nel pieno della campagna vaccinale contro il Covid-19.

Il percorso giudiziario: dal Tribunale di Asti all’appello

La vicenda giudiziaria ha avuto origine davanti al Tribunale civile di Asti, che aveva già riconosciuto il diritto all’indennizzo alla donna. In quella fase, il giudice aveva disposto l’acquisizione di consulenze tecniche d’ufficio, affidate a due esperti indipendenti.

Le conclusioni dei consulenti erano risultate convergenti nell’indicare un possibile nesso causale tra la vaccinazione e l’insorgenza della patologia neurologica. Sulla base di tali elementi, il Tribunale aveva accolto la domanda della ricorrente.

Il Ministero della Salute aveva quindi presentato appello, contestando l’impostazione della sentenza e chiedendo una rivalutazione complessiva del quadro probatorio, inclusa la possibilità di disporre una nuova consulenza tecnica.

La Corte d’Appello di Torino, tuttavia, ha ritenuto sufficienti gli elementi già acquisiti nel giudizio di primo grado, confermando l’impianto motivazionale della decisione senza procedere a ulteriori accertamenti peritali.

Il ruolo delle consulenze tecniche nel procedimento

Un elemento centrale della decisione riguarda il peso attribuito alle consulenze tecniche. Nei procedimenti di questo tipo, infatti, il giudice civile si avvale spesso di specialisti per valutare la possibile relazione tra un evento sanitario e un danno successivo.

Nel caso in esame, le consulenze avevano concluso in senso favorevole alla paziente, individuando una compatibilità temporale e clinica tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della mielite trasversa.

La Corte d’Appello ha ritenuto tali valutazioni sufficientemente solide e coerenti con il quadro clinico complessivo, non ravvisando la necessità di una nuova consulenza tecnica d’ufficio.

Questo passaggio è particolarmente rilevante, poiché evidenzia come, in ambito giudiziario, il principio del libero convincimento del giudice si combini con l’analisi scientifica fornita dagli esperti, senza che quest’ultima abbia automaticamente valore vincolante, ma assumendo un ruolo decisivo quando risulta coerente e non contraddetta da altri elementi.

Il riconoscimento dell’indennizzo

Con la conferma della sentenza di primo grado, viene quindi definitivamente riconosciuto alla donna il diritto all’indennizzo previsto dalla legge per i casi di danni da vaccinazione.

L’indennizzo rappresenta uno strumento di tutela previsto dall’ordinamento italiano che prescinde dall’accertamento di una responsabilità civile o penale in capo al produttore o all’amministrazione sanitaria. Si tratta di una forma di compensazione economica fondata sul principio di solidarietà collettiva, volta a risarcire i soggetti che abbiano riportato danni in conseguenza di trattamenti sanitari eseguiti nell’interesse della collettività.

Nel caso specifico, la Corte d’Appello ha confermato che i presupposti per l’erogazione dell’indennizzo risultano soddisfatti, alla luce del quadro probatorio e delle valutazioni medico-legali già espresse in primo grado.

Il contesto legale e sanitario

Le controversie legate ai vaccini anti-Covid hanno rappresentato, negli ultimi anni, un ambito giuridico particolarmente complesso, caratterizzato dalla necessità di bilanciare la tutela della salute pubblica con quella dei singoli individui.

Il sistema italiano prevede già da tempo un meccanismo di indennizzo per i danni da vaccinazione, disciplinato dalla legge n. 210 del 1992, che riconosce un sostegno economico a chi abbia subito lesioni o infermità permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie o raccomandate.

La pandemia da Covid-19 e la massiccia campagna vaccinale hanno riportato al centro del dibattito l’applicazione di tali principi, con un aumento delle controversie giudiziarie in materia.

La difesa della paziente

Nel procedimento la donna è assistita dagli avvocati Renato Ambrosio, Chiara Ghibaudo e Stefano Bertone, dello studio Ambrosio&Commodo di Torino, che hanno sostenuto la fondatezza della richiesta sin dalla fase di primo grado.

La strategia difensiva si è basata principalmente sulle risultanze delle consulenze tecniche e sulla ricostruzione temporale degli eventi clinici, elementi che hanno progressivamente consolidato l’ipotesi del nesso causale.

Una decisione destinata a fare giurisprudenza

La sentenza della Corte d’Appello di Torino si inserisce in un filone giurisprudenziale in evoluzione, destinato a influenzare i futuri contenziosi in materia di danni da vaccinazione.

Pur non introducendo principi nuovi in senso assoluto, la decisione rafforza l’orientamento secondo cui la valutazione del nesso causale in ambito medico-legale può essere riconosciuta anche in presenza di un quadro scientifico non univoco, purché supportato da elementi tecnici coerenti e attendibili.

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